CARVIEW |
GGpdp5SearchToggleBar
I miei diritti
Imprese ed enti
Menù di navigazione
Menu principale
-
L'Autorità
- Il Garante
-
Attività
- Relazioni annuali
- Audizioni, memorie e note istituzionali
- Segnalazioni al Parlamento e al Governo
- Codici di condotta
- Sistema d'Informazione Schengen (SIS)
- Sistema di informazione visti (VIS)
- Attività internazionali
- Protocolli e convenzioni
- Formazione
- Convegni, eventi, patrocinio
- Pubblicazioni
- Giornate europee della protezione dei dati personali
-
Temi
- Banche, credito, finanza Biometria Cyberbullismo Cybersecurity Fisco
- Giornalismo Internet e nuove tecnologie AI - Intelligenza artificiale Lavoro Minori
- Revenge Porn Sanità e Ricerca scientifica Scuola Telemarketing (chiamate indesiderate) Trasferimento di dati personali all'estero
- Videosorveglianza Codice Privacy GDPR - Regolamento 2016/679 Tutti i temi per categoria Dalla A alla Z
- Normativa e provvedimenti
- News e comunicazione
- Amministrazione Trasparente
Garante privacy a Banca Intesa: 20 giorni per informare i clienti della...
g-docweb-display Portlet
- Home
- Stampa e comunicazione
- Comunicato stampa
- Garante privacy a Banca Intesa: 20 giorni per informare i clienti della violazione dei dati
Garante privacy a Banca Intesa: 20 giorni per informare i clienti della violazione dei dati
Garante privacy a Banca Intesa: 20 giorni per informare i clienti della violazione dei dati
Intesa Sanpaolo Spa ha 20 giorni di tempo per informare i clienti coinvolti nella violazione dei propri dati personali e bancari, avvenuta attraverso accessi indebiti effettuati da un dipendente della Banca.
È quanto deciso dal Garante Privacy a seguito dei chiarimenti inviati dall’Istituto bancario in risposta alla richiesta di informazioni dell’Autorità.
L’Autorità ritiene infatti, diversamente da quanto valutato dalla Banca, che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone coinvolte, tenuto conto della natura della violazione, delle categorie dei dati trattati, della gravità e delle conseguenze che ne potrebbero derivare (ad es., la divulgazione di notizie riguardanti lo stato patrimoniale, il danno reputazionale).
Il provvedimento si è reso necessario poiché nelle prime comunicazioni inviate dalla Banca al Garante non era stata adeguatamente messa in evidenza l’ampiezza della violazione, come invece è poi risultata sia dagli articoli di stampa sia dai riscontri dalla stessa forniti.
Il Garante, che si riserva di valutare l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate nell’ambito di un’istruttoria tuttora in corso, ha inoltre ingiunto alla Banca di trasmettere all’Autorità, entro trenta giorni, un riscontro adeguatamente documentato sulle iniziative intraprese al fine di dare piena attuazione a quanto prescritto.
Roma, 5 novembre 2024